Francesco ZinghinìConsulenza tecnica di parte

CTU e CTP: chi fa che cosa (e chi paga)

Pubblicato il · Autore: Francesco Zinghinì

Due sigle quasi uguali, due mestieri diversi. La confusione fra il consulente del giudice e il consulente della parte è comprensibile fuori dalle aule e frequente anche dentro, e produce errori concreti: nomine tardive, costi non preventivati, operazioni peritali affrontate da soli. Questa pagina mette in ordine chi fa che cosa, quando, e a spese di chi.

Il CTU: l'ausiliario del giudice

Il consulente tecnico d'ufficio è un professionista che il giudice nomina quando la decisione richiede competenze che il diritto non fornisce: valutare un immobile, ricostruire un'infezione informatica, stabilire se una firma è autentica. Non è un testimone e non è un arbitro: è un ausiliario del giudice, che risponde a quesiti formulati dal giudice, presta giuramento e ha obblighi di terzietà — può essere ricusato per le stesse ragioni per cui si ricusa un giudice.

Per le nomine i tribunali attingono a un albo dei consulenti tecnici, oggi confluito in un elenco nazionale telematico con requisiti e categorie disciplinati per decreto. L'iscrizione a quell'albo riguarda questo ruolo: essere scelti dal giudice. La sua relazione non vincola il giudice sulla carta; nella pratica, una consulenza d'ufficio ben fatta orienta la decisione più di qualunque altra prova, ed è per questo che va seguita mentre si forma, non contestata a cose fatte.

Il CTP: il tecnico della parte

Il consulente tecnico di parte è nominato dalla parte — di regola tramite il suo difensore — per tutelarne l'interesse sul terreno tecnico. Non giura, non deve essere terzo, e questo non è un difetto: è la funzione. Il processo è fatto di contraddittorio, e il contraddittorio tecnico esiste solo se ciascuna parte ha qualcuno in grado di sostenerlo. Il CTP partecipa alle operazioni del consulente d'ufficio, presenta osservazioni e istanze di cui la relazione deve dare conto, discute la bozza delle conclusioni nei termini previsti, e prima ancora — spesso è il suo contributo maggiore — aiuta il difensore a capire se la questione tecnica regge, che documenti chiedere, come formulare i quesiti.

Per il CTP non è richiesta l'iscrizione all'albo dei consulenti del tribunale: la scelta è libera e ricade sulla competenza specifica. Che cosa faccia in concreto un consulente di parte in ambito informatico l'ho descritto nella pagina dedicata al ruolo.

Come lavorano insieme: le operazioni peritali

Il punto di contatto fra i due ruoli sono le operazioni peritali: i sopralluoghi, le acquisizioni, gli esami che il CTU conduce dandone avviso ai consulenti di parte. È lì che la prova tecnica si forma, ed è lì che la presenza del CTP cambia gli esiti: un'eccezione sul metodo sollevata durante l'acquisizione di un dispositivo vale molto; la stessa eccezione, sollevata mesi dopo contro una relazione depositata, vale poco. In ambito informatico questo è ancora più vero che altrove, perché le operazioni sono spesso irripetibili: un sistema acceso, un account attivo, un dato volatile non si riesaminano una seconda volta.

Dopo il deposito della bozza, i consulenti di parte presentano osservazioni scritte e il CTU deve rispondere. Una relazione di parte fatta bene non è una contro-narrazione: è un elenco di punti verificabili — che cosa è stato misurato, che cosa manca, che cosa non segue dalle premesse — scritto perché il giudice possa controllare da sé.

Nel processo penale cambiano i nomi

Nel penale la terminologia è diversa e genera equivoci: l'esperto nominato dal giudice si chiama perito, e «consulente tecnico» indica proprio l'esperto delle parti — del pubblico ministero, dell'imputato, della persona offesa. Le parti possono nominare i propri consulenti quando è disposta una perizia, ma anche fuori da essa, per svolgere investigazioni difensive di natura tecnica. La sostanza dei ruoli però non cambia: un esperto dell'ufficio, tenuto alla terzietà, e gli esperti delle parti, che presidiano il contraddittorio.

I costi, distinti per ruolo

Il compenso del CTU non lo fissa il mercato: lo liquida il giudice sulla base di criteri tabellari, e l'anticipo viene posto a carico di una o più parti con il provvedimento di nomina. Nella decisione finale quel costo segue di regola la soccombenza.

Il CTP è invece un rapporto privato: lo paga la parte che lo nomina, a tariffe concordate. In caso di vittoria, il costo può essere riconosciuto fra le spese che l'altra parte è condannata a rimborsare, quando la consulenza era necessaria alla difesa; non è un automatismo, e conviene documentare incarico e corrispettivi. Di che ordini di grandezza si parli, e come leggere un preventivo, l'ho scritto in quanto costa una perizia informatica.

Lo schema in sintesi

  • Chi lo nomina — CTU: il giudice. CTP: la parte.
  • A chi risponde — CTU: al giudice, su quesiti del giudice. CTP: alla parte che lo ha nominato.
  • Terzietà — CTU: obbligatoria, con giuramento e ricusabilità. CTP: non richiesta; il ruolo è dichiaratamente di parte.
  • Albo — CTU: nomina attinta dall'albo dei consulenti. CTP: scelta libera della parte.
  • Chi paga — CTU: anticipo a carico delle parti, poi di regola la soccombenza. CTP: la parte, con possibile rimborso in caso di vittoria.
  • Quando nominarlo — CTU: quando il giudice lo dispone. CTP: appena la questione tecnica emerge — prima delle operazioni peritali, idealmente prima ancora degli atti.

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