Il consulente tecnico di parte
Il consulente tecnico di parte è il tecnico che sta dalla parte di chi lo nomina: ne studia la posizione sui fatti tecnici, ne verifica la sostenibilità e la difende nel contraddittorio con il consulente del giudice e con quello dell'altra parte.
Che cosa fa concretamente
Il lavoro del consulente di parte si svolge quasi sempre su tre piani, che nella pratica si intrecciano.
Prima del giudizio, o all'inizio. Legge i fatti tecnici e dice se reggono. È la fase più preziosa e la più trascurata: sapere in anticipo che un log conserva solo trenta giorni, che un dato è stato sovrascritto o che un accertamento darebbe un risultato ambiguo cambia la strategia difensiva, e a volte suggerisce di non intraprenderla affatto.
Durante le operazioni peritali. Quando il giudice nomina un proprio consulente, il CTP partecipa alle operazioni, osserva come vengono raccolti e trattati i dati, solleva le eccezioni nel momento in cui servono — cioè subito, a verbale, non dopo — e deposita le proprie osservazioni sulla bozza di relazione. Molte delle contestazioni che in appello non vengono accolte sono contestazioni che nessuno aveva sollevato quando era il momento.
Nella redazione degli atti. Traduce il fatto tecnico in una forma che un giudice non tecnico possa maneggiare, e mette il difensore in condizione di fare domande precise in udienza. Una relazione che il giudice non capisce è una relazione che non serve, per quanto sia corretta.
CTP e CTU: due ruoli diversi
La confusione fra i due è frequente e vale la pena scioglierla, perché cambia chi nomina, chi paga e a chi si risponde.
| Consulente tecnico di parte | Consulente tecnico d'ufficio | |
|---|---|---|
| Chi lo nomina | La parte, liberamente | Il giudice |
| Ruolo | Assiste la parte nel contraddittorio tecnico | Ausiliario del giudice, terzo rispetto alle parti |
| Albo | Nessuna iscrizione richiesta | Iscrizione all'albo dei consulenti tenuto presso il Tribunale |
| Compenso | A carico della parte che lo nomina | Liquidato dal giudice, di norma anticipato dalle parti |
| Riferimenti | Artt. 201 c.p.c. e 87 disp. att. c.p.c.; artt. 225 e 233 c.p.p. | Artt. 61 e 191 c.p.c.; artt. 13-23 disp. att. c.p.c.; art. 220 c.p.p. |
L'albo dei consulenti tecnici d'ufficio è tenuto presso ciascun tribunale; il decreto ministeriale n. 109 del 2023 ha istituito l'albo nazionale telematico dei consulenti tecnici e dei periti, che rende consultabili quelle iscrizioni su scala nazionale. È un requisito che riguarda la nomina da parte del giudice, non l'attività di consulenza per la parte.
Sono un consulente tecnico di parte. Non sono iscritto all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio di alcun tribunale e non ricevo quindi nomine dal giudice. Preferisco dirlo qui piuttosto che lasciarlo intuire: nella materia in cui lavoro l'ambiguità sui titoli è un difetto professionale.
Nel processo civile
Quando il giudice dispone una consulenza tecnica d'ufficio, ciascuna parte può nominare un proprio consulente (art. 201 c.p.c.). La nomina va comunicata e il consulente di parte ha diritto di assistere alle operazioni, di formulare osservazioni e di vederle riportate nella relazione del consulente d'ufficio.
Il consulente di parte, però, serve anche prima e a prescindere: per capire se un accertamento è possibile, per costruire i quesiti da proporre al giudice, per valutare una proposta transattiva alla luce di ciò che tecnicamente si potrebbe dimostrare. Nei giudizi in cui la prova è digitale, i quesiti mal formulati sono un problema ricorrente: un quesito che chiede «se i messaggi siano autentici» ottiene una risposta molto più debole di uno che chiede quali elementi tecnici siano compatibili o incompatibili con una determinata origine.
Nel processo penale
Il codice di procedura penale distingue due situazioni. Se il giudice dispone una perizia, le parti possono nominare propri consulenti tecnici, che assistono al conferimento dell'incarico e alle operazioni (art. 225 c.p.p.). Fuori dai casi di perizia, ciascuna parte può comunque nominare un consulente tecnico, in numero non superiore a quello stabilito dalla legge, per svolgere accertamenti propri (art. 233 c.p.p.).
Nel penale il tempo pesa più che altrove. Gli accertamenti tecnici irripetibili e le acquisizioni compiute nell'immediatezza si possono osservare una volta sola: se in quel momento non c'è un tecnico della parte, ciò che non è stato verbalizzato non torna. Vale anche il principio, introdotto con la legge 48 del 2008 di ratifica della Convenzione di Budapest, per cui l'acquisizione dei dati informatici deve avvenire con misure tecniche che ne assicurino la conservazione e ne impediscano l'alterazione: è il punto su cui il consulente di parte può eccepire con maggiore efficacia, ma va fatto quando l'acquisizione avviene.
Quando conviene nominarlo (e quando è tardi)
- Appena si sa che ci sarà un contenzioso. È il momento in cui i dati esistono ancora e si possono mettere al sicuro. I log di un server, le registrazioni di accesso di un servizio cloud, la cronologia di un dispositivo hanno finestre di conservazione che si misurano in settimane.
- Prima di depositare documenti informatici. Un documento depositato male è difficile da recuperare: se lo screenshot viene contestato, rifarlo mesi dopo con una procedura corretta spesso non è più possibile.
- Prima dell'udienza di conferimento dell'incarico al CTU. È lì che si discutono i quesiti, ed è lì che il contributo tecnico rende di più.
- Tardi, ma non inutile: dopo il deposito della relazione del consulente d'ufficio. Le osservazioni critiche restano possibili, ma si lavora su un materiale già formato da altri.
Come si conferisce l'incarico
In pratica: mi scrive il difensore, o direttamente la parte, con una descrizione sintetica della vicenda e di che cosa si deve dimostrare. Rispondo con una prima valutazione — se la strada tecnica esiste, quali dati servono, in quanto tempo — e questa fase non è a pagamento. Se si procede, il preventivo è scritto e indica oggetto, attività, tempi e compenso.
Sulle vicende riservate si passa alla PEC o a un canale concordato prima di entrare nel merito: il modulo del sito è un primo contatto, non un canale sicuro.
Ambiti collegati
Acquisizione forense
Copiare un disco, un telefono o una casella in modo che la copia regga quando la controparte la attacca.
Email e PEC
Header SMTP, SPF, DKIM e ricevute PEC per stabilire chi ha spedito che cosa, e quando.
Chat e messaggistica
Che cosa prova davvero uno screenshot di WhatsApp e che cosa serve perché tenga in giudizio.
Ha una questione in corso?
Mi scriva che cosa è successo e che cosa deve dimostrare. Le dico in una prima risposta se la strada tecnica esiste, quali dati servono e con che tempi — prima di qualunque impegno.